Roma – Il 2 marzo 2022 l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente Il disegno di legge (S. 988) recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico. Si ricorda che il 9 febbraio 2022 l’Assemblea della Camera aveva approvato con modificazioni il testo unificato (C. 290-410-1314-1368-B) recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico. E’ stata quindi pubblicata la legge 9 marzo 2022, n.23 (Gazzetta ufficiale n. 66 del 23-3-2022). Si ricorda che Il testo unificato della Camera riprendeva, ulteriormente aggiornandolo, il contenuto della proposta di legge della scorsa legislatura AC 302, la quale era stata approvata dalla Camera in prima lettura, senza poi terminare il suo iter presso il Senato (Atto Senato n. 2811).
Esso si compone di 21 articoli.
- L’articolo 1 definisce oggetto e finalità della legge in commento.
- Il comma 1 disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:
- il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
- i distretti biologici e l’organizzazione della produzione e del mercato, compresa l’aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
- le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell’utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
- l’uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.
- Ai sensi del comma 2, la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all’applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.
- Il comma 3 stabilisce che, ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica.
- Il comma 1 disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:
- L’articolo 2 reca le definizioni di: “produzione biologica”; “prodotti biologici” e di “aziende” con metodo biologico.
- L’articolo 3 designa il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali quale Autorità nazionale cui è attribuito il compito di svolgere l’attività di indirizzo e di coordinamento.
- L’articolo 4 individua nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le autorità locali chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione biologica.
- L’articolo 5 istituisce presso il MIPAAF il Tavolo tecnico per la produzione biologica prevedendone la composizione. Al menzionato tavolo è affidato il compito di:
- delineare indirizzi e definire le priorità del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica;
- esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica;
- proporre attività di promozione del biologico;
- individuare strategie per favorire l’ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico. Le modalità di funzionamento del suddetto Tavolo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Ai partecipanti allo stesso non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
- L’articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana. Con decreto del Ministro (delle politiche agricole alimentari e forestali) da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, sono definite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.
- L’articolo 7, prevede
- al comma 1, l’adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, del Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del testo unificato in esame.
- Il comma 2, elenca gli obiettivi cui sono rivolti gli interventi del predetto Piano, tra i quali si ricordano, in particolare, i seguenti:
- agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle imprese agricole convenzionali con reddito non superiore a 7.000 euro;
- sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera del biologico;
- incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva; monitorare l’andamento del settore;
- sostenere e promuovere i distretti biologici;
- favorire l’insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane;
- migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l’utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
- stimolare gli enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
- incentivare e sostenere la ricerca e l’innovazione in materia;
- promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all’informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull’utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;
- valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche; promuovere la sostenibilità ambientale con azioni per l’incremento della fertilità del suolo, l’uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell’ambiente.
- Il comma 3 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano.
- L’articolo 8 prevede,
- al comma 1, l’adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente testo unificato, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA. Esso è finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l’aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all’agricoltura biologica e biodinamica.
- Il Piano ha durata triennale ed è volto a promuovere il miglioramento genetico partecipativo al fine di selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori e che si adattino alle diversità ambientali, climatiche e colturali.
- L’articolo 9 istituisce – presso il MIPAAF
- il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (comma 1).
- Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 2 mesi dall’entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo (comma 2).
- Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano, al finanziamento del piano nazionale delle sementi biologiche, nonché, sentito il Ministro dell’università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui al successivo articolo 11, comma 2, lettera d). Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione (comma 3).
- Ai sensi del comma 4, la dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal
- comma 5 del presente articolo, che ha modificato, in particolare, alcuni riferimenti normativi della predetta disposizione. Il suddetto contributo è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro (delle politiche agricole alimentari e forestali), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo.
- Con il predetto decreto sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni (comma 6).
- Infine, dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità (di cui all’articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488), è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al suddetto Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (comma 7).
- Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 8).
- L’articolo 10 prevede strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore. Ciò al fine di favorire l’aggregazione imprenditoriale e l’integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici.
- L’articolo 11 disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, prevedendo la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell’attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione, come già accennato, di almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica alla ricerca nel settore.
- L’articolo 12 regolamenta la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle regioni.
- L’articolo 13 disciplina i distretti biologici, intendendosi tali – fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo – anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, o interregionale, a spiccata vocazione agricola, nei quali siano significativi:
- la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all’interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;
- la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l’integrazione con le altre attività economiche presenti nell’area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge n. 394 del 1991, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
- I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l’uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l’inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.
- Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici (comma 4). Sono inoltre indicate le finalità dei medesimi distretti biologici.
- L’articolo 14 regolamenta le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica.
- E’ previsto che, al fine di riordinare le relazioni contrattuali, il MIPAFF riconosce le organizzazioni che perseguono scopi quali, ad esempio, il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, nonchè la valorizzazione dei prodotti biologici (comma 1).
- Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica (comma 5).
- Nel testo sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali quello di rappresentare una quota dell’attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale.
- Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Parimenti possono chiedere l’istituzione di contributi obbligatori.
- Le regole devono aver avuto almeno l’85 per cento del consenso degli interessati. Il MIPAAF decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all’organizzazione (in mancanza di una decisione espressa, la richiesta s’intende rigettata).
- L’articolo 15 regola gli accordi-quadro da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.
- L’articolo 16 prevede che il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l’organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera.
- L’articolo 17 disciplina il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori biologici da parte delle regioni o del MIPAAF (quando sono associate organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse), secondo criteri che vengono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. Sono altresì indicati i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute.
- L’articolo 18 reca disposizioni sulle sementi biologiche. Esso prevede che per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 (regolamento che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022) relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Tale materiale può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del medesimo regolamento (UE) 2018/848 e di cui all’allegato II, parte I, dello stesso regolamento.
- Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all’interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all’articolo 4 della legge n. 194 del 2015, secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 (recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri), fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.
- Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell’ambito della suddetta Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.
- Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell’allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018.
- L’articolo 19 reca una delega al Governo per la revisione, l’armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica. Nello specifico, si prevede che, al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo sia delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi con i quali provveda a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a rivedere l’impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;
- adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;
- rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell’obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l’impiego di piattaforme digitali;
- riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente. Con i medesimi decreti legislativi di cui sopra sono altresì definite le sanzioni, compresa l’eventuale revoca, per l’improprio utilizzo del marchio di cui all’articolo 6, al fine della tutela dei consumatori. Tali decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni. Qualora dai decreti legislativi di cui sopra derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui sopra e con le predette procedure, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
- L’articolo 20 reca le abrogazioni.
- Nello specifico sono abrogati: – i commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- Si ricorda che il suddetto comma 2 istituisce il Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualita (soppresso – come anticipato – all’art. 9, comma 7) alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 del medesimo art. 59 della legge n. 488 del 1999;
- i commi 2-bis e 2-ter istituiscono e disciplinano il Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità;
- il comma 3 prevede che il contributo di cui al comma 1 del predetto art. 59 sia corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- il comma 5, infine, prevede che, a partire dal 1 gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell’articolo 59, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2- bis e alla realizzazione dei programmi di cui al medesimo articolo 59. – il comma 87 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il suddetto comma 87 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004 – abrogato dalla disposizione in commento – prevede che, nell’ambito del citato Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità, di cui all’art. 59, comma 2- bis, della legge n. 488 del 1999 – anch’esso abrogato – sia istituito un apposito capitolo per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2005.
- L’articolo 21, infine – modificato dalla Camera – reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della presente legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La modifica della Camera consiste nell’inserimento del riferimento ai decreti legislativi da emanarsi. In relazione alla normativa vigente concernente l’agricoltura biologica, si rinvia all’apposita sezione del tema web sulla tutela dei prodotti agroalimentari del Servizio studi della Camera dei deputati.
Per quanto concerne l’agricoltura biologica (e biodinamica) in Francia, Germania e Spagna, si veda l’apposita nota informativa sintetica dell’ufficio legislazione straniera della Biblioteca della Camera dei deputati.